CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1. FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da  fornire in territorio  sia nazionale  sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del  23 maggio 2011 (il  “Codice   del Turismo”) dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché dal Codice del Turismo  (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

2. REGIME AMMINISTRATIVO

L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.

Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio”  ovvero  altre  parole  e  locuzioni, anche  in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto s’intende per:

  1. organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione  degli elementi di cui al seguente  4  o  offrendo  al turista, anche tramite un sistema di  comunicazione a distanza,  la possibilità di  realizzare autonomamente ed acquistare     tale combinazione;
  2. intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente 4 verso un corrispettivo forfetario;
  3. turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

La nozione di pacchetto turistico è la seguente:

“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”,  le  crociere  turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non  accessori  al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione  delle  esigenze  ricreative  del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).

Il turista  ha diritto di ricevere copia del contratto di  vendita di pacchetto turistico (redatto ai  sensi e  con le modalità  di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al  Fondo di garanzia di  cui  al  successivo art. 21.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA SCHEDA TECNICA

L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:

  • estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;
  • estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
  • periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
  • modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Tur.);
  • parametri e criteri di adeguamento del prezzo  del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni

Al  momento della conclusione del  contratto l’organizzatore inoltre informerà i  passeggeri circa l’identità del/i  vetto re/i effettivo/i , fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE  2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella   cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.

6. PRENOTAZIONI

La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,  compi lato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.

L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria.

L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute  nei docu menti contrattuali, negli opuscoli ovvero in  altri mezzi di  comunicazione  scritta,  come  previsto  dall’art. 37,  comma 2 Cod. Tur.

Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

7. PAGAMENTI

La misura dell’acconto, fino ad un massimo del  25%  del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto    della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro.

Il  mancato pagamento delle somme di  cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale   da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.

8. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.  Esso potrà essere variato fino a 20 giorni  precedenti la partenza e soltanto  in conseguenza   alle variazioni di:

  • costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
  • diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di  sbarco o di imbar co nei porti e negli aeroporti;
  • tassi di cambio applicati al pacchetto in

Per tali  variazioni  si  farà riferimento al corso dei  cambi ed ai costi  di cui  sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.

Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare  in modo  significativo uno o  più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.

Il turista può esercitare i  diritti sopra  previsti anche  quando  l’annullamento  dipenda  dal  mancato  raggiungimento del  numero minimo di partecipanti previsto nel  Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggio re e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.

Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pac chetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod.  Cons.) restituirà al turista il  dop pio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.

La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari  data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA

Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

  • aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
  • modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali    ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal

Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:

  • ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza  supplemento di prezzo o  con la restituzione dell’ecceden za di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
  • alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di  accettare la  modifica o di  recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui  ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende

Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma  1 – il  costo individuale di  gestione  pratica, la penale nella misura indicata nella  scheda tecnica del  Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura,  l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste       al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.

Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L’organizzatore, qualora dopo  la partenza si trovi  nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione,  tranne che per  un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore  fornirà  senza  supplemento  di  prezzo,  un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della diffe renza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle  prestazioni  effettuate fino al momento del rientro anticipa to.

12. SOSTITUZIONI

Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

  1. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
  2. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
  3. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
  4. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.

Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai  cittadini  italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale aggiornate alla data di stampa del catalogo relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti  in Italia e/o i rispettivi  canali informativi  governa tivi ufficiali.

In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la  mancata  partenza  di uno  o  più  consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.

I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali  di carattere generale presso  il Ministero Affari Esteri che  indica espressamente  se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.

I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le  informazioni  fornite  loro  dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i  danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a  causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio

Il  turista  è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i  documenti,  le informazioni e gli  elementi  in suo possesso utili  per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le  particolari richieste  personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale  informativo soltanto in base alle espresse e formali  indicazioni  delle competenti autorità del paese in cui  il servizio è  erogato.  In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti  Pubbliche  Autorità  dei  Paesi  anche  membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore  si riserva  la facoltà di  fornire  in catalogo o nel depliant  una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L’organizzatore risponde dei danni arrecati  al  turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle presta zioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi  che l’evento  è derivato  da fatto del turista (ivi  comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo  a carattere imprevedibile o inevitabile,  da  circostanze estranee alla fornitura delle  prestazioni  previste in  contratto,  da caso fortuito,  da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun  caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità  dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO

I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi  termini  di  prescrizione, sono disciplinati da quanto  ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di  diligenza professionale  con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condi zioni Generali), quando la  mancata od inesatta esecuzione  del  contratto è imputabile al turista o è dipesa dal    fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE

Ogni  mancanza nell’esecuzione del  contratto deve   essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario  il risarcimento del danno sarà diminui   to o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.

Il turista  dovrà altresì  – a pena di  decadenza sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata,con avvi so di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative  ai bagagli trasportati.  Sarà altresì possibile stipulare un contratto di  assistenza  che copra  le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie,  casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti  delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI

Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista a catalogo, sul proprio  sito  o in altre forme modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte .  In  tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori  che siano in possesso di contratto,  provvede alle seguenti  esigenze in caso di insolvenza o di fallimento  dichiara   to dell’intermediario o dell’organizzatore:

  • rimborso del prezzo versato;
  • rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.

Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza.

L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo  nella  misura  stabilita  dal  comma  2  del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del  premio di assicurazione obbligatoria  che è tenuto a stipulare,  una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99

ADDENDUM

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di  qualunque altro separato  servizio  turistico, non  potendosi  configurare  come  fattispecie  negoziale  di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle  seguenti  disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6;  artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il  venditore che si  obbliga a procurare a  terzi, anche in  via telematica, un servizio turistico disaggrega to, è tenuto a rilasciare al turista i documenti  relativi  a questo servizio,  che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.

L’applicazione di  dette clausole  non determina assolutamente la configurazione  dei relativi servizi come fattispe cie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.)